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In questo primo periodo di operato della Commissione si è constatato come talvolta le pratiche oggetto di parere siano mancanti o carenti della documentazione minima necessaria per una corretta istruttoria, per un’adeguata conoscenza del contesto e, di conseguenza, per l’espressione del parere di competenza. A riguardo, al fine di migliorare e semplificare i procedimenti, le istanze da trasmettere all’esame della Commissione del Paesaggio dovranno essere complete della seguente documentazione:
– Obbligatoria ai sensi della DGR VII/11045 del 08/11/2002 e s.m.i.
– Descrittiva di progetto:
Gli elaborati di cui sopra, oltre che in copia digitale (.pdf), dovranno essere forniti dal progettista anche in versione cartacea, ai fini di una miglior comprensione e valutazione delle proposte di progetto. Le pratiche potranno pertanto essere ammesse all’OdG della Commissione Paesaggio solo dopo verifica istruttoria da parte del SUE e dopo il rilascio di eventuali pareri di competenza di altri Uffici ed enti preposti, dal momento che il ruolo della Commissione è un supporto esterno solo in relazione ai temi attinenti la materia paesaggistica e ambientale delle proposte di progetto, prestando particolare attenzione alla coerenza degli stessi con i principi, le tutele e le indicazioni del Piano Territoriale Regionale PTR, del PPR e del PGT vigenti, ovvero riguardo il rilascio delle autorizzazioni paesaggistiche; il giudizio di impatto paesistico dei progetti di recupero abitativo dei sottotetti; il giudizio di impatto paesistico per progetti sopra soglia ed in ogni altra ipotesi espressamente prevista dalla normativa vigente e dai regolamenti locali. Di norma il conferimento con la Commissione Paesaggio dovrà essere richiesto dal professionista che sarà accolto in audizione solo per la discussione di una proposta di progetto ovvero con il supporto di elaborati grafici.
L’audizione è riservata solo al progettista.
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